Il Trust autodichiarato è la modalità più semplice per la costituzione di un Trust, con questa forma infatti, i beni non sono trasferiti ad una terza persona, per esempio una figura fiduciaria con relativi costi, ma bensì il proprietario disponente si limita ad imporre ai beni un vincolo di destinazione, continuando pertanto a gestirli in prima persona secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo dello stesso.
Ad esempio, un padre di famiglia proprietario di un nucleo abitativo, può veicolare quest'ultimo all'interno di un Trust nominandosi "gestore" a vantaggio dei propri eredi. Con questo passaggio di titolarità, potenziali future aggressioni al patrimonio non avranno effetto alcuno sul bene poiché destinato ad uno specifico scopo cui deve essere preservato.
VANTAGGI e LIMITI
Il principale vantaggio di questo potente strumento, sarà anzitutto quello di poter gestire in serenità assoluta i propri beni, potendo godere della protezione patrimoniale giuridica assicurata dal Trust, ma anche potendo usufruire di importanti sconti in termini di tassazione per immobili e terreni che dovessero confluire ad esso. È bene precisare che tali beni dovranno essere gestiti conformemente a quanto previsto nell’atto istitutivo, va inoltre precisato che il proprietario gestore dovrà redigere eventuali aggiornamenti sul "libro degli eventi", dispositivo informativo giuridico legato al Trust stesso.
Per evitare contestazioni atte ad un’assenza di validità sullo scopo del Trust, sarà opportuna la nomina di un guardiano di fiducia (protector), esso assumerà un potere di controllo al fine di assicurare una corretta gestione del Trust e il rispetto delle sue finalità.
GIURISPRUDENZA e TRUST AUTODICHIARATO
Il principio di regolarità giuridica di un Trust autodichiarato è molto chiaro, basti infatti consultare la sentenza della Cassazione 21614/2016. Grazie ad essa infatti è stata giudicata positivamente proprio la fattispecie del Trust autodichiarato, sancendo definitivamente la sua legittimità, fissando nuovi principi attraverso una revisione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali e confermandone inoltre una neutra fiscalità in numerose applicazioni.
Altra importante conferma proviene dell’amministrazione fiscale con CM n.34/2022, tale sentenza infatti afferma che al Trust autodichiarato, dalla stessa riconosciuto, non vanno applicate imposte proporzionali ma solamente previste in misura fissa.
Infine con ordinanza n.8147/2022, la Cassazione si è espressa nuovamente in materia di tassazione, ribadendo i principi di cui sopra riportati.
In sintesi grazie ad un Trust autodichiarato, il disponente (titolare del bene) potrà:
prevenire la gestione futura del patrimonio dopo la propria dipartita
stabilire con largo anticipo i soggetti che gestiranno il patrimonio
tutelare i beni da future aggressioni
semplificare il passaggio generazionale del patrimonio con un notevole risparmio fiscale
avvalersi di uno strumento flessibile e giuridicamente riconosciuto
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